Decreto 03.06.21 Trib. Roma, sez. imm, rgn 19782_19
L’istante, del Sierra Leone, propone ricorso avverso il rigetto del riconoscimento della protezione internazionale per vedere riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria, e in via ulteriormente gradata, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art.5, co.6, D.Lgs n.286/1998. La causa viene rimessa al Collegio senza procedere all’audizione del ricorrente, vertendo su questioni di fatto e di diritto che potevano essere risolte sulla scorta della documentazioe in atti e delle osservazioni delle parti. Pur non ricorrendo gli estremi per la concessione dello status di rifugiato, o protezione sussidiaria, viene riconosciuta la protezione speciale (ex umanitaria) con rilascio di permesso di cui all’art.32, co.3, D.Lvo n.25/08. Il Tribunale ha riconosciuto una protezione che si configura come clausola di salvaguardia che consente l’autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano compiuta corrispondenza in altre fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie. Merita, inoltre, di essere considerata la situazione di vulnerabilità personale del soggetto che, in conseguenza di un eventuale rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di essere immesso nuovamente in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.