Decreto Trib. Roma, sez. imm, rgn 17453/18
Protezione umanitaria riconosciuta dal Tribunale: accolta la domanda del cittadino del Bangladesh
Provvedimento ottenuto dall’Avvocato Sarah Berducci – AvvocatiRoma
Il Tribunale ha riconosciuto la protezione umanitaria (oggi “casi speciali”) a un cittadino del Bangladesh, accogliendo il ricorso presentato dall’Avvocato Sarah Berducci contro il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale di Roma.
La Commissione aveva infatti respinto la richiesta di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ritenendo non integrati i presupposti di legge e negando anche la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario.
Il ricorrente, tramite difesa tecnica, proponeva ricorso chiedendo:
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il riconoscimento dello status di rifugiato,
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in subordine, la protezione sussidiaria,
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in ulteriore subordine, il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, D.lgs 286/2008.
La decisione del Tribunale: esclusa la protezione internazionale, riconosciuta la protezione umanitaria
Il Tribunale ha esaminato le dichiarazioni del richiedente e ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste:
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dagli artt. 7 e 8 del D.lgs 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato,
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dall’art. 14 del D.lgs 251/2007 per la protezione sussidiaria.
Pur non ravvisando rischi di persecuzione o minacce gravi individualizzate riconducibili ai casi tipici della protezione internazionale, il Giudice ha riconosciuto la particolare vulnerabilità personale del ricorrente e la necessità di evitare un ritorno in condizioni di compromissione dei diritti fondamentali.
È stata quindi riconosciuta la protezione umanitaria, misura che – come affermato dalla giurisprudenza – opera come clausola di salvaguardia quando emergono:
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condizioni di fragilità personale,
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un rischio concreto di lesione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio,
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un percorso di integrazione sociale o lavorativa meritevole di tutela.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
L’art. 5, comma 6, del D.lgs 286/2008 consente il rilascio del permesso di soggiorno per “seri motivi di carattere umanitario”, oggi sostituito – a seguito del D.L. 113/2018 – dai permessi di soggiorno “per casi speciali”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
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la protezione umanitaria tutela situazioni individuali di vulnerabilità non tipizzate,
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occorre un raffronto concreto tra la condizione raggiunta in Italia e quella prevedibile nel Paese di origine (Cass., S.U., n. 29459/2019),
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la misura è finalizzata ad assicurare il rispetto del nucleo essenziale dei diritti umani, anche in assenza dei presupposti per le altre forme di protezione.
Il Tribunale, richiamando tali principi, ha riconosciuto che il ricorrente presenta elementi di fragilità che rendono necessario il mantenimento sul territorio nazionale.
Dispositivo
In accoglimento del ricorso, il Giudice ha:
✅ riconosciuto la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D.lgs 286/2008;
✅ ordinato al Questore di rilasciare un permesso di soggiorno per “casi speciali”;
✅ rigettato le domande relative allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria.
Il ricorrente di nazionalità Bangladesh aveva proposto ricorso avverso rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, che aveva rigettato le domande per il riconoscimento dello status di rifugiato e la protezione sussidiaria, non ritenendo esistenti gravi motivi di carattere umanitario. Con il ricorso si chiedeva il riconoscimento dello status di rifugato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento del diritto a permanere sul territorio per gravi ragioni di carattere umanitario. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, veniva escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la concessione della protezione sussidiaria. Veniva, invece, riconosciuta la protezione umanitaria in quanto misura concessa alla particolare fragilità del richiedente asilo e si configura come clausola di salvaguardia quando ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie. Il Tribunale, quindi, ha riconosciuto la protezione umanitaria ex art.5, co.6 D.lgs 286/08, ordinando al Questore l’emissione del permesso di soggiorno con la dicitura “casi speciali”.
Avv. Sarah Berducci
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