Per comprendere la collazione ereditaria è necessaria una breve disamina degli istituti della successione e della donazione.
La successione
La successione ereditaria è una fase volta a far subentrare gli eredi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto e a trasferire in capo agli stessi il patrimonio ereditario.
La successione può essere “legittima” o “testamentaria”.
Si ha “successione legittima” quando il defunto non ha lasciato testamento: in questo caso è la legge a stabilire chi siano gli eredi e per quali quote in base al grado di parentela con il defunto. L’ipotesi più semplice di successione è il caso in cui muore un soggetto che lascia coniuge e due figli: l’eredità si devolve per 1/3 al coniuge e per 2/3 ai figli. La somma delle quote devolute agli eredi deve necessariamente fare l’intero.
Si ha “successione testamentaria” quando il defunto, attraverso un testamento redatto nelle forme di legge, ha manifestato le proprie volontà in ordine agli eredi e alla devoluzione del proprio patrimonio.
Si può avere anche il caso in cui la successione sia regolata sia dal testamento sia dalla legge e ciò si verifica ogni qual volta il testatore abbia disposto solo in parte del proprio patrimonio con la conseguenza che, per i beni di cui il testatore non abbia espressamente disposto, suppliscono i criteri di devoluzione stabiliti dalla legge.
La donazione
L’atto di donazione è, a tutti gli effetti, un contratto. Tramite questa stipulazione il donante, si priva di un proprio bene, diritto o altro vantaggio, attribuendolo per spirito di liberalità ad un soggetto (il donatario) da lui liberamente designato.
Essendo un atto tra vivi, la donazione è quel mezzo utilizzato per trasferire anticipatamente il patrimonio ai beneficiari designati.
Esistono due tipologie di donazioni: donazione diretta: si ha quando il donante trasferisce la proprietà del bene al donatario senza percepire alcun compenso; donazione indiretta: gli effetti sono gli stessi della donazione diretta ma si utilizzano strumenti giuridici differenti con i quali si ottiene comunque il risultato di un arricchimento del donatario ed un depauperamento del donante.
La collazione
Avendo chiarito gli istituti della successione e della donazione, sarà più agevole comprendere l’istituto della collazione.
La collazione consiste nel “riportare” nel patrimonio ereditario i beni donati, per garantire che la divisione dell’eredità avvenga in modo equo tra tutti gli eredi, tenendo conto delle donazioni precedentemente effettuate. Questo è particolarmente rilevante quando il defunto ha donato beni ad uno o più dei suoi eredi legittimi (come figli o coniuge), perché il sistema successorio prevede che tutti gli eredi abbiano diritto ad una parte di eredità chiamata legittima. Se un erede ha ricevuto una donazione in vita dal defunto, tale donazione viene “collazionata” , ovvero inclusa nel calcolo del valore del patrimonio da dividere. Ad esempio, se un padre ha donato un appartamento ad uno dei figli, questa donazione sarà considerata parte del patrimonio ereditario al momento della divisione dell’eredità. Quando il padre morirà, gli altri figli avranno diritto a una quota di eredità, ma l’appartamento donato al figlio sarà incluso nel calcolo delle quote. In questo modo, si cerca di garantire che la divisione tra tutti gli eredi sia equa.
Non ha luogo la collazione quando il de cuius ha dispensato tali soggetti dal porla in essere, ad esempio in un testamento.
Per completare il quadro giuridico della collazione bisogna citare i presupposti che la rendono operativa. Tali presupposti sono:
- l’accettazione dell’eredità in maniera espressa o tacita da parte degli eredi;
- non vi sia dispensa da collazione: il donante (futuro de cuius) può dispensare, necessariamente in forma scritta, l’erede donatario della collazione o con una clausola espressa inserita nella donazione oppure con una espressa disposizione testamentaria;
- i chiamati all’eredità non vi abbiano rinunciato: nulla esclude che dopo l’apertura della successione gli altri eredi “rinunziano” all’applicazione del meccanismo della collazione.
Le donazioni escluse dalla collazione
Chiarito cos’è la collazione e cosa sono le donazioni risulta chiaro quale sia il legame tra i due istituti. Le donazioni sono soggette alla collazione in sede di apertura della successione ereditaria e prima che avvenga la divisione del patrimonio ereditario come stabilito all’articolo 737 del codice civile.
Ci sono tuttavia alcune donazioni che non sono soggette a collazione. Ciò significa che il donatario non ha l’obbligo di conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto in deroga all’articolo 737 c.c.
Le donazioni non soggette a collazione sono espressamente previste nel codice civile e sono:
- Le donazioni di modico valore al coniuge (art. 738 c.c.) L’articolo 783 del codice civile stabilisce che tali donazioni sono valide anche se effettuate in forma diversa dall’atto pubblico e purché sia avvenuta la consegna della cosa al donatario. Le donazioni di modico valore hanno ad oggetto beni mobili. La modicità della donazione si valuta in base a due parametri: uno oggettivo che corrisponde al valore del bene ed un soggettivo che corrisponde alla capacità patrimoniale del donante;
- Le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze (art. 742 c.c.) “Non sono soggette a collazione Le spese per il corredo nuziale e quelle per l’istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto”. Così recita l’articolo 742 del codice civile. Il legislatore ha individuato alcune spese che non sono state sostenute per mero spirito di liberalità dal de cuius ma per necessità od obbligatorietà. Le spese di mantenimento ed educazione dei figli sono spese obbligatorie. Quelle per malattia sono necessarie. Le spese ordinarie fatte per abbigliamento o nozze sono anch’esse necessarie. Un regime un pò diverso è previsto per le spese per il corredo nuziale e per quelle per l’istruzione artistica o professionale. Queste spese non sono oggetto di collazione fino ad una certa entità pari alla “misura ordinaria”. L’importo di tali spese eccedente la misura ordinaria delle stesse viene considerato donazione di denaro ed è pertanto soggetta a collazione;
- Le liberalità elargite dal donante come usanza o per un servizio reso (art. 770 c..c) L’articolo in questione, secondo comma, del codice civile infatti esclude espressamente la qualità donativa di tali liberalità. Si realizza perciò in automatico l’esclusione dal meccanismo collatizio.
- Le cose perite per causa non imputabile al donatario (art. 744 c.c.) Per essere oggetto di collazione il bene donato deve esistere in natura al momento dell’apertura della successione. Il perimento di un bene può essere sia materiale sia giuridico. In entrambi i casi il bene perito, se lo è per causa non imputabile al donatario, non è soggetto a collazione. Se tuttavia colui che è stato responsabile del perimento del bene ha pagato una somma a titolo di risarcimento tale somma potrà essere oggetto di collazione. Lo stesso vale in caso di risarcimento ottenuto in forma assicurativa. È soggetta a collazione inoltre il residuo del bene che non sia eventualmente perito;
- Il vantaggio patrimoniale conseguito da un coniuge per l’acquisto effettuato dall’altro coniuge con proprio reddito e con il quale ha in essere un regime di comunione legale dei beni. La comunione legale dei beni è quel regime patrimoniale che si instaura tra i coniugi in assenza di un’espressa volontà di applicare ai propri rapporti patrimoniali il regime di separazione dei beni. Con la comunione legale cadono in comunione le cose previste dall’articolo 177 del codice civile. I beni che cadono in comunione si considerano di proprietà di entrambi i coniugi anche se acquistati da un coniuge solo con proprio reddito. Non si considera donazione il vantaggio patrimoniale conseguito da un coniuge in forza dell’acquisto effettuato dall’altro coniuge con proprio reddito. Quando il coniuge che ha effettuato l’acquisto muore il vantaggio patrimoniale conseguito dal coniuge superstite per effetto del meccanismo di cui all’articolo 177 del codice civile non si considera donazione e pertanto non è soggetto a collazione. L’acquisto effettuato dal coniuge defunto infatti non costituiva atto di liberalità verso l’altro coniuge. Diversamente qualora l’acquisto fosse avvenuto per mezzo di un bene personale del coniuge non riconosciuto come tale ai sensi dell’articolo 179 del codice civile si realizzerebbe in questo caso una donazione indiretta e in quanto tale soggetta a collazione.
- I vantaggi patrimoniale della società contratta senza frode (art. 743 c.c.) La norma stabilise che gli utili conseguiti dall’erede che ha contratto società con il de cuius non sono considerabili donazioni soggette a collazione. I presupposti applicativi di tale principio sono tuttavia che la società sia stata contratta senza frode e che le condizioni siano state regolate con atto avente data certa. Società contratta senza frode significa che il contratto di società non deve aver favorito l’erede contraente rispetto agli altri coeredi
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