Studio legale Roma
Attribuzione cognome paterno, Trib. Roma, Sez. Prima RGN 8781/21
Provvedimento ottenuto dall’Avvocato Sarah Berducci – AvvocatiRoma
Il Tribunale ha disposto l’attribuzione del cognome paterno a una minore inizialmente riconosciuta soltanto dalla madre, a seguito dell’avvenuto riconoscimento del padre come risultante dall’atto di nascita. Il Giudice ha quindi ordinato l’invio del provvedimento all’Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni conseguenti sull’atto di nascita della minore.
Il risultato è stato conseguito nell’ambito dell’attività dell’Avvocato Sarah Berducci, che ha seguito il procedimento di regolarizzazione del cognome nel rispetto della normativa vigente.
Quadro normativo: il cognome del figlio dopo il riconoscimento
La materia dell’attribuzione del cognome ai figli è stata radicalmente innovata dalla giurisprudenza costituzionale e dalla normativa successiva.
✅ Art. 262 c.c. – Cognome del figlio naturale
L’articolo 262 del codice civile stabilisce che:
-
se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, assume il cognome di entrambi secondo l’ordine scelto dai genitori;
-
se il riconoscimento avviene in momenti diversi, il minore assume il cognome del genitore che effettua il secondo riconoscimento, salvo che i genitori concordino diversamente.
Nel caso di specie, il padre ha effettuato il proprio riconoscimento successivamente, con conseguente diritto della minore ad assumere il cognome paterno.
La svolta della Corte Costituzionale: il doppio cognome
La celebre sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il sistema che imponeva automaticamente il solo cognome paterno, affermando che:
-
il figlio deve avere il cognome di entrambi i genitori, salvo diverso accordo,
-
il cognome è un elemento dell’identità personale, tutelato dagli artt. 2 e 3 Cost.
Sebbene la sentenza abbia introdotto il principio del doppio cognome, nel caso specifico la questione riguardava l’attribuzione del cognome paterno in seguito al riconoscimento tardivo: una situazione disciplinata direttamente dall’art. 262 c.c.
Giurisprudenza rilevante
La giurisprudenza ha più volte chiarito che:
-
il riconoscimento successivo del padre modifica automaticamente il cognome del figlio (Cass. civ., sent. n. 28610/2019);
-
l’attribuzione del cognome paterno costituisce effetto diretto e necessario del riconoscimento (Cass. civ., n. 23934/2020);
-
l’Ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad apportare le annotazioni sull’atto di nascita in conformità al provvedimento giudiziario (Cons. Stato, n. 4499/2021).
Il Tribunale, nel caso seguito, ha applicato tali principi riconoscendo il pieno diritto della minore a vedersi attribuito il cognome del padre.
La decisione del Tribunale
Accertato il regolare riconoscimento paterno, il Giudice ha disposto:
✅ l’attribuzione del cognome paterno alla minore
✅ l’invio del provvedimento all’Ufficiale dello Stato Civile
✅ l’annotazione sull’atto di nascita
La decisione garantisce alla minore:
-
la corretta identificazione personale,
-
la corrispondenza tra stato civile e verità giuridica,
-
la tutela della bigenitorialità, principio cardine del diritto di famiglia contemporaneo.
Rilevanza del provvedimento
Il caso si inserisce nel contesto delle decisioni che valorizzano:
-
il diritto del minore alla propria identità personale;
-
il principio di parità tra i genitori nell’attribuzione del cognome;
-
l’applicazione coerente dell’art. 262 c.c. in caso di riconoscimento non contestuale.
La sentenza conferma inoltre l’importanza del ruolo del Giudice nel coordinare la tutela del minore con i doveri dell’Ufficiale dello Stato Civile.
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Avv. Sarah Berducci
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