Decreto 30.03.21 trib roma, sez immigr, RGN 12970_19 cittadina Indiana
La ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del riconoscimento della protezione Internazionale, avverso la richiesta di status di rifugiato e forme complementari di protezione. Il Tribunale, pur non riconoscendo la protezione richiesta in sede di Commissione Territoriale di Roma, alla luce della documentazione depositata a dimostrazione del proprio inserimento in Italia e della patologia medica che affligge la ricorrente ha dichiarato che la ricorrente, in Italia, ha consolidato la sua attuale esistenza e che un eventuale rimpatrio possa costituire violazione del diritto alla tutela della propria sua vita privata. Pertanto, ai sensi dell’art. 32 co.3 del d.lgs. n. 25/2008 il Tribunale di Roma ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale, ordinando al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno.