Il Fondo di Garanzia INPS tutela i lavoratori subordinati contro l’insolvenza del datore di lavoro, garantendo il pagamento delle retribuzioni insolute. La disciplina principale è contenuta nel D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, che ha recepito la Direttiva 80/987/CEE.
Questo articolo spiega in maniera chiara come funziona l’intervento dell’INPS, i presupposti richiesti, il calcolo della prestazione e le questioni più frequenti, con esempi giurisprudenziali aggiornati.
1. Natura e Oggetto della Prestazione
Il diritto del lavoratore a ricevere il pagamento tramite il Fondo di Garanzia non è un credito diretto verso l’azienda, ma una prestazione previdenziale autonoma.
Voci coperte dal Fondo di Garanzia:
- Retribuzione corrente: mensilità base.
- Ratei di mensilità aggiuntive: tredicesima, quattordicesima maturate negli ultimi tre mesi.
- Somme dovute per malattia e maternità: se il datore è contrattualmente obbligato.
- Indennità sostitutiva ferie: per ferie maturate nel trimestre di riferimento.
- Indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo: sostitutiva della reintegrazione ex art. 18 Stat. Lav.
Esclusioni principali: indennità di mancato preavviso e malattia anticipata dall’azienda, se già a carico INPS.
2. Presupposti per l’Accesso al Fondo
A. Periodo di riferimento
Gli ultimi tre mesi del rapporto devono rientrare in un arco di 12 mesi prima di una data-evento specifica:
- Apertura procedura concorsuale (fallimento).
- Inizio esecuzione forzata per datore non fallito.
- Messa in liquidazione o cessazione esercizio provvisorio.
Nota: periodi senza diritto alla retribuzione (cassa integrazione zero ore, congedo non retribuito) non vengono considerati.
B. Accertamento del credito e insolvenza
- Datore in procedura concorsuale: ammissione allo stato passivo del credito.
- Datore non soggetto a procedura concorsuale: tentativo di esecuzione forzata infruttuoso.
3. Calcolo della Prestazione: Lordo vs. Netto
L’INPS calcola il pagamento sull’importo lordo, agendo come sostituto d’imposta:
- Se il lavoratore ha un titolo esecutivo con importo netto, l’INPS deve rilordizzare il credito per applicare correttamente le ritenute fiscali.
- L’onere di dimostrare che le tasse siano già state versate spetta all’INPS.
La Cassazione ha ribadito: “In tema di prestazioni previdenziali a carico del Fondo di garanzia dell’INPS, il calcolo dei crediti deve avvenire sempre al lordo e l’INPS, nel liquidare, deve operare come sostituto d’imposta”.
4. Massimale di Garanzia e Divieti di Cumulo
- Massimale: tre volte la misura massima della CIGS mensile, al netto dei contributi.
- Divieti di cumulo con altre prestazioni: superati in gran parte dalla giurisprudenza e dalle norme comunitarie.
Domande frequenti sul Fondo di Garanzia INPS
🔹 Chi può richiedere il pagamento delle retribuzioni tramite il Fondo di Garanzia?
Possono farlo i lavoratori subordinati il cui datore è insolvente e non riesce a corrispondere le ultime tre mensilità.
🔹 Quali voci retributive sono coperte dal Fondo?
Retribuzione base, ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità sostitutiva ferie, malattia e maternità maturate, e indennità per licenziamento illegittimo.
🔹 Gli ultimi tre mesi di retribuzione si calcolano dall’ultimo giorno di lavoro?
Non sempre. Il periodo si riferisce a un arco di 12 mesi prima di eventi come apertura procedura concorsuale, pignoramento o messa in liquidazione.
🔹 Il Fondo di Garanzia paga l’importo netto o lordo?
Il pagamento viene calcolato sul lordo. L’INPS agisce come sostituto d’imposta, trattenendo le ritenute fiscali previste.
🔹 Cosa succede se il titolo esecutivo indica l’importo netto?
L’INPS deve rilordizzare l’importo, calcolando le tasse dovute. L’onere di provare eventuali ritenute già versate spetta all’INPS.
🔹 Esiste un massimale di pagamento?
Sì, pari a tre volte la misura massima della CIGS mensile al netto dei contributi.
🔹 Posso cumulare il Fondo con altre prestazioni?
I divieti di cumulo originari sono in gran parte superati; il Fondo può essere erogato anche se il lavoratore riceve altre prestazioni non incompatibili.
“Per approfondire questa tematica legale, consulta la sezione Diritto del Lavoro”.
Avv. Silvia Lucarelli
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