La Sottrazione Internazionale di Minori: Quadro Normativo e Principi Giurisprudenziali
La sottrazione internazionale di minori si verifica quando un bambino viene trasferito o trattenuto in uno Stato diverso da quello della sua residenza abituale, senza il consenso del genitore titolare del diritto di affidamento o in violazione di un provvedimento giudiziario.
Questo fenomeno, purtroppo in crescita con l’aumento delle famiglie transnazionali, è considerato particolarmente lesivo del superiore interesse del minore, perché lo priva improvvisamente del suo ambiente di vita, delle relazioni affettive e del contesto educativo di riferimento.
Per contrastare tale pratica, la comunità internazionale ha adottato strumenti giuridici vincolanti, fondati su due principi:
- la necessità di garantire l’immediato rientro del minore nello Stato di residenza abituale;
- il rispetto dei diritti di affidamento e di visita riconosciuti da ciascun ordinamento.
- La Convenzione dell’Aja del 1980: il pilastro del sistema
- Finalità e ambito di applicazione
La Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata dall’Italia con la legge n. 64/1994, rappresenta lo strumento principale in materia.
Essa persegue due obiettivi fondamentali:
- assicurare l’immediato ritorno dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti;
- garantire il rispetto dei diritti di affidamento e di visita negli Stati contraenti.
Si applica ai minori di età inferiore ai 16 anni, residenti abitualmente in uno Stato contraente prima del trasferimento o trattenimento illecito.
- b) La nozione di trasferimento o trattenimento illecito
Ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, è illecito il trasferimento o il mancato rientro del minore che avvenga in violazione di un diritto di affidamento attribuito dalla legge dello Stato di residenza abituale e che era esercitato effettivamente al momento della sottrazione.
Il “diritto di affidamento” comprende in particolare la possibilità di decidere sul luogo di residenza del minore.
- c) Il meccanismo di ritorno
La Convenzione prevede un sistema di cooperazione tra le Autorità Centrali degli Stati contraenti, incaricate di localizzare il minore, assistere il genitore richiedente e avviare la procedura giudiziaria di ritorno.
La regola generale, fissata dall’articolo 12, impone il ritorno immediato del minore se l’istanza è presentata entro un anno dalla sottrazione. Se è trascorso oltre un anno, il ritorno è comunque disposto, salvo che sia dimostrata l’integrazione del minore nel nuovo ambiente.
- d) Le eccezioni al ritorno immediato
L’obbligo di ritorno non è assoluto. L’articolo 13 consente al giudice di rifiutare il rientro quando:
- il genitore titolare dell’affidamento non lo esercitava o aveva acconsentito alla sottrazione;
- esiste un rischio grave che il ritorno esponga il minore a pericoli fisici o psichici, o lo collochi in una situazione intollerabile;
- il minore, con sufficiente maturità, si oppone al ritorno.
Un’ulteriore eccezione è prevista dall’articolo 20, qualora il ritorno contrasti con i principi fondamentali dello Stato richiesto in materia di diritti umani.
È importante sottolineare che la decisione sul ritorno non incide sull’affidamento: la competenza a decidere nel merito resta del giudice dello Stato di residenza abituale del minore.
- Il rafforzamento nell’Unione Europea: il Regolamento Bruxelles II ter
Per i rapporti tra Stati membri UE (eccetto la Danimarca), la Convenzione dell’Aja è integrata dal Regolamento (UE) 2019/1111 (“Bruxelles II ter”), entrato in vigore il 1° agosto 2022.
Le principali novità introdotte:
- Celerità: i giudici devono decidere entro 6 settimane in primo grado e altre 6 settimane in appello.
- Ascolto del minore: il bambino capace di discernimento ha diritto di esprimere la propria opinione, che deve essere presa in considerazione.
- Limitazione dell’eccezione del grave rischio: il rifiuto del ritorno non è ammesso se possono essere adottate misure idonee di protezione nello Stato di rientro.
- Procedura “tampone”: se il giudice dello Stato di rifugio nega il ritorno, il giudice dello Stato di residenza abituale mantiene la competenza a decidere sull’affidamento. Se quest’ultimo ordina il ritorno, la decisione è automaticamente riconosciuta ed eseguibile in tutta l’UE.
- I concetti chiave nell’interpretazione giurisprudenziale
La giurisprudenza nazionale ed europea ha precisato alcuni concetti fondamentali:
Residenza abituale
Non coincide con la residenza anagrafica, ma indica il luogo in cui il minore ha il centro della sua vita e delle relazioni sociali. Si valutano durata del soggiorno, frequenza scolastica, lingua, legami familiari e sociali. La mera presenza fisica in uno Stato non è sufficiente.
Grave rischio di pregiudizio (art. 13, lett. b)
Deve essere interpretato restrittivamente: non basta dimostrare che il minore starebbe meglio nello Stato di rifugio, ma è necessario provare un rischio concreto e grave di danni fisici o psicologici.
Integrazione del minore (art. 12)
Dopo un anno, il ritorno può essere rifiutato se il minore risulta integrato nel nuovo contesto. Tuttavia, la giurisprudenza tende a non legittimare l’atto illecito del genitore sottrattore, evitando che il decorso del tempo giochi a suo favore.
- La procedura in Italia
In Italia, l’Autorità Centrale è il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
Il genitore interessato può:
- presentare domanda tramite l’Autorità Centrale italiana;
- rivolgersi direttamente al Tribunale per i Minorenni competente per territorio.
Il procedimento si svolge in camera di consiglio con rito sommario e carattere d’urgenza. In presenza di violazioni, il Tribunale può trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per eventuali valutazioni penali.
Conclusioni
La sottrazione internazionale di minori rappresenta una delle più gravi violazioni dei diritti dei bambini e delle famiglie.
Il sistema internazionale e unionale, imperniato sulla Convenzione dell’Aja del 1980 e sul Regolamento Bruxelles II ter, mira a garantire il ritorno immediato del minore nello Stato di residenza abituale, lasciando a quel giudice la competenza a decidere sull’affidamento.
Le eccezioni al ritorno sono tassative e interpretate in modo restrittivo, per evitare che la sottrazione diventi uno strumento di “forum shopping” o di vantaggio per il genitore sottrattore.
Il principio guida rimane quello del superiore interesse del minore, che si realizza, nella maggior parte dei casi, nel ripristino rapido della situazione antecedente all’illecito.
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Avv. Sarah Berducci
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