Ripartizione tra Spese Ordinarie e Straordinarie per il Mantenimento dei Figli
La gestione delle spese ordinarie e straordinarie dei figli rappresenta una delle principali cause di contenzioso nel diritto di famiglia. Sebbene il Codice Civile stabilisca l’obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive capacità economiche, non esiste una definizione tassativa delle tipologie di spese. A colmare questa lacuna ci ha pensato la giurisprudenza e i protocolli d’intesa adottati dai tribunali italiani.
- Principio giuridico e distinzione concettuale
Secondo gli artt. 143, 316-bis e 337-ter c.c., l’assegno periodico copre le esigenze ordinarie dei figli. Tuttavia, la necessità di distinguere tra spese ordinarie e straordinarie emerge per garantire il principio di proporzionalità tra i genitori.
La Corte di Cassazione ha stabilito che sono considerate spese straordinarie quelle che:
- Non erano prevedibili al momento della determinazione dell’assegno;
- Sono rilevanti, al punto da alterare l’equilibrio economico se sostenute da un solo genitore;
- Hanno carattere eccezionale rispetto alla vita ordinaria del figlio.
- Ruolo dei protocolli d’intesa dei tribunali
Per ridurre il contenzioso, molti tribunali italiani (Roma, Milano, Palermo, Bari, Napoli, Pistoia) hanno adottato protocolli d’intesa, utili per genitori e avvocati. Questi documenti distinguono tre categorie di spese:
- A) Spese ordinarie
Incluse nell’assegno mensile, comprendono:
- Vitto, abbigliamento e contributo per l’abitazione;
- Spese scolastiche ordinarie (tasse scuola pubblica, materiale di cancelleria, mensa);
- Spese sanitarie ordinarie (medicinali da banco per patologie comuni);
- Trasporti quotidiani (abbonamenti, carburante);
- Spese personali minori e ricreative (cellulare, parrucchiere, uscite didattiche);
- Servizi di cura e custodia preesistenti (doposcuola, babysitter).
- B) Spese straordinarie subordinate al preventivo consenso
Si tratta di spese significative che richiedono l’accordo dei genitori:
- Scolastiche: iscrizioni a scuole/università private, master, ripetizioni, viaggi di istruzione;
- Extrascolastiche: corsi di lingue, musica, sport agonistico, centri estivi, viaggi;
- Acquisto di beni durevoli: veicoli, computer, strumenti musicali;
- Medico-sanitarie non urgenti: cure odontoiatriche, psicoterapia, interventi privati.
- C) Spese straordinarie “obbligatorie”
Non richiedono preventivo consenso:
- Scolastiche urgenti: libri di testo;
- Medico-sanitarie urgenti: interventi chirurgici indifferibili, farmaci prescritti;
- Spese via SSN non coperte privatamente;
- Altre spese essenziali (bollo e assicurazione del mezzo del figlio).
- Modalità di consenso e rimborso
Per le spese che richiedono accordo, i protocolli prevedono un meccanismo di silenzio-assenso:
- Il genitore che sostiene la spesa invia richiesta scritta all’altro;
- Se non vi è dissenso entro 10-20 giorni, il consenso è presunto;
- Il genitore che anticipa deve documentare la spesa per ottenere il rimborso della quota entro un termine stabilito (es. 15 giorni).
- Orientamenti recenti della giurisprudenza
La Cassazione ha affinato i criteri:
- L’interesse del minore e le consuetudini sociali prevalgono: ad esempio, un corso di lingua può essere rimborsato anche senza consenso preventivo;
- La conoscenza passiva della spesa da parte di un genitore non equivale a consenso implicito;
- Spese straordinarie ripetitive (es. occhiali, tasse scolastiche annuali) possono essere rimborsate sulla base del titolo originario (sentenza di separazione/divorzio).
Conclusione
La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie è un costrutto giuridico dinamico, influenzato da giurisprudenza, protocolli dei tribunali e contesto socio-economico della famiglia. L’obiettivo principale resta il superiore interesse del minore, garantendo che le spese siano proporzionate, adeguate e funzionali alla crescita e al benessere dei figli.
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Avv. Sarah Berducci
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