Decreto del 06.09.19, Trib. Roma, sez. XVIII, RGN 4003_19
La ricorrente di nazionalità della Georgia aveva proposto ricorso avverso rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, non ritenendo esistenti gravi motivi di carattere umanitario. Con il ricorso si chiedeva il riconoscimento dello status di rifugato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento del diritto a permanere sul territorio per gravi ragioni di carattere umanitario. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, veniva escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la concessione della protezione sussidiaria. La ricorrente dimostrava un grado significativo di integrazione sul territorio nazionale, comprendendo e parlando la lingua italiana, lavorando stabilmente, avendo un livello di autonomia economica che le aveva consentito anche di aiutare i familiari rimasti nella patria di origine. Tra le altre cose, madre di minore senza alcun aiuto da parte del padre del bambino. Veniva, quindi, riconosciuta la protezione umanitaria in quanto misura concessa alla particolare fragilità del richiedente asilo e si configura come clausola di salvaguardia quando ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie. Il Tribunale, quindi, ha riconosciuto la protezione umanitaria ex art.5, co.6 D.lgs 286/08, ordinando al Questore l’emissione del permesso di soggiorno con la dicitura “casi speciali”.