Decreto del 06.09.19, Trib. Roma, sez. XVIII, RGN 4003_19
Protezione umanitaria riconosciuta dal Tribunale: accolta la domanda della cittadina georgiana grazie a un forte percorso di integrazione in Italia
Provvedimento ottenuto dall’Avvocato Sarah Berducci – AvvocatiRoma
Il Tribunale ha riconosciuto la protezione umanitaria (oggi “casi speciali”) a una cittadina della Georgia, accogliendo il ricorso presentato dall’Avvocato Sarah Berducci contro il rigetto emesso dalla Commissione Territoriale di Roma.
Una decisione che valorizza il percorso di integrazione personale, la vulnerabilità familiare e il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
La domanda di protezione internazionale e il rigetto della Commissione Territoriale
La ricorrente aveva richiesto:
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il riconoscimento dello status di rifugiato;
-
in subordine, la protezione sussidiaria;
-
in via ulteriormente gradata, il permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 5, co. 6, D.Lgs 286/2008.
La Commissione aveva rigettato integralmente le domande, ritenendo insussistenti i presupposti per la protezione internazionale e negando l’esistenza di gravi motivi umanitari.
La valutazione del Tribunale: esclusa la protezione internazionale, riconosciuta la protezione umanitaria
Il Tribunale, esaminando la documentazione e le dichiarazioni della ricorrente, ha escluso:
-
i presupposti per lo status di rifugiato (artt. 7–8 D.Lgs 251/2007),
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i requisiti per la protezione sussidiaria (art. 14 D.Lgs 251/2007).
Tuttavia, è emerso un quadro chiaro di integrazione sociale e lavorativa in Italia, unito a una condizione di vulnerabilità personale e familiare, tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.
Un percorso di integrazione significativo: lavoro stabile, lingua italiana, autonomia economica
Gli elementi valorizzati dal Tribunale includono:
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ottima integrazione linguistica (comprensione e uso della lingua italiana);
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inserimento lavorativo stabile, documentato;
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autonomia economica, che le ha permesso di sostenere anche i familiari in Georgia;
-
responsabilità genitoriale: la ricorrente è madre di un minore e provvede da sola al suo mantenimento, senza alcun contributo da parte del padre del bambino.
Tali circostanze dimostrano un radicamento reale e significativo nel territorio italiano, rilevante ai fini della comparazione tra la vita costruita in Italia e le condizioni che la ricorrente affronterebbe in caso di rientro nel Paese d’origine.
La protezione umanitaria come clausola di salvaguardia
Il Tribunale ha richiamato la funzione della protezione umanitaria – oggi evoluta nella protezione speciale – quale misura residuale finalizzata a tutelare situazioni di:
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vulnerabilità personale,
-
rilevante integrazione sociale,
-
rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.
La giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 29459/2019) ha chiarito che la protezione umanitaria si fonda su un giudizio comparativo tra:
✅ la condizione di vita raggiunta in Italia,
✅ e quella prevedibile nel Paese di origine.
Nel caso in esame, tale comparazione ha evidenziato che il ritorno in Georgia avrebbe comportato un serio pregiudizio per la ricorrente e per il minore a suo carico.
Dispositivo del Tribunale
Il Tribunale ha quindi:
✅ riconosciuto la protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, D.Lgs 286/2008;
✅ ordinato al Questore il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali”;
✅ rigettato le domande relative allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria.
La ricorrente di nazionalità della Georgia aveva proposto ricorso avverso rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, non ritenendo esistenti gravi motivi di carattere umanitario. Con il ricorso si chiedeva il riconoscimento dello status di rifugato, in via subordinata il riconoscimento della protezione sussidiaria, in ulteriore subordine il riconoscimento del diritto a permanere sul territorio per gravi ragioni di carattere umanitario. Dalle dichiarazioni rese dal ricorrente, veniva escluso sia il riconoscimento dello status di rifugiato che la concessione della protezione sussidiaria. La ricorrente dimostrava un grado significativo di integrazione sul territorio nazionale, comprendendo e parlando la lingua italiana, lavorando stabilmente, avendo un livello di autonomia economica che le aveva consentito anche di aiutare i familiari rimasti nella patria di origine. Tra le altre cose, madre di minore senza alcun aiuto da parte del padre del bambino. Veniva, quindi, riconosciuta la protezione umanitaria in quanto misura concessa alla particolare fragilità del richiedente asilo e si configura come clausola di salvaguardia quando ricorrono situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie. Il Tribunale, quindi, ha riconosciuto la protezione umanitaria ex art.5, co.6 D.lgs 286/08, ordinando al Questore l’emissione del permesso di soggiorno con la dicitura “casi speciali”.
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Avv. Sarah Berducci
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